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Riforma delle procedure di insolvenza

Nell’ultimo anno della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 155 del 2017, che delega il Governo a operare un’ampia riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell’insolvenza.

La legge delega intende indicare i principi generali comuni al fenomeno dell’insolvenza che possano fungere da punti di riferimento per le varie procedure, sia pure con le dovute differenziazioni rese necessarie dalle diverse forme in cui l’insolvenza può manifestarsi. Dunque i principi enunciati dal ddl stravolgono, innanzitutto, il vecchio fallimento che viene sostituito cambiando non solo il nome ma anche il concetto di procedura sanzionatoria per eccellenza e che diventa una procedura di “liquidazione giudiziale”.

Vengono previsti meccanismi di allerta volti ad impedire l’irreversibilità delle crisi aziendali e viene data rilevanza sempre maggiore agli strumenti di composizione stragiudiziale allo scopo di favorire la mediazione tra debitori e creditori nella gestione della sopravvenuta situazione di insolvenza. Tra le principali novità apportate dal progetto di riforma merita particolare attenzione la nuova posizione di preminenza ricoperta dal curatore fallimentare che si vede investito di più permeanti poteri nell’ambito della gestione della crisi d’impresa; tra i principali vanno annoverati una rafforzata facilità di accesso alle banche dati della Pubblica Amministrazione, la facoltà di promozione delle azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali, ed, infine la gestione diretta della fase di riparto dell’attivo tra i creditori, funzione in precedenza affidata al giudice delegato. Come contraltare alla maggiore permeata dei poteri del curatore vengono previste delle più stringenti regole in merito all’incompatibilità dello stesso.

Per facilitare una composizione assistita, viene prevista la possibilità di attivare, direttamente dal debitore o d’ufficio dal tribunale su segnalazione dei creditori pubblici, una fase preventiva di allerta; in caso di procedura su base volontaria, il debitore sarà assistito da un apposito organismo istituito presso le Camere di commercio e avrà 6 mesi di tempo per raggiungere una soluzione concordata con i creditori, al contrario, nel caso in cui la procedure fosse attivata  d’ufficio, il giudice convocherà immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore e affiderà a un esperto l’incarico di risolvere la crisi trovando un accordo entro 6 mesi con i creditori. L’imprenditore che attiva tempestivamente l’allerta o si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi godrà di misure premiali. Dalla procedura d’allerta sono escluse le società quotate e le grandi imprese.